Art. 1.

      1. Dopo il secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche agli altri magistrati che sono destinati a domanda ad uffici giudiziari posti nei distretti di Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Catania, Caltanissetta e Palermo, e ai magistrati che sono stati destinati ai medesimi uffici quali uditori giudiziari con funzioni, dopo il primo biennio di permanenza».